Martedì, 18 Dicembre, 2012 - 06:57

Il 6 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha emanato un parere interlocutorio sullo Schema di regolamento concernente la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha evidenziato la necessità di acquisire chiarimenti circa il coordinamento delle disposizioni relative all’accesso ai percorsi formativi con le disposizioni previste dall’art. 14, commi da 17 a 22, del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135/2012.
Il decreto 95/2012 ha disposto che al personale docente a tempo indeterminato che risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presti servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto della medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato.
Ciò, secondo la Sezione Consultiva, potrebbe influire sul calcolo del nuovo fabbisogno che nello Schema di regolamento sui TFA Speciali, viene determinato prendendo a riferimento non le necessità di coopertura dell'organico di diritto ma dell'organico di fatto.
Per tali motivi il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, si è riservato di attendere i chiarimenti richiesti al MIUR, nonché l’acquisizione dei pareri del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione al fine di fissare una nuova udienza in cui emettere parere definitivo sulla questione in oggetto. Solo se le obiezioni avanzate dal Consiglio di Stato dovessero essere superate le Commissioni parlamentari potrebbero esprimersi al più presto sulla materia dando la possibilità di avviare la procedura.

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