Sabato, 29 Dicembre, 2012 - 08:37

Proponiamo una scheda di lettura della circolare 98 del 20.12.2012 (applicativa del decreto 97 del 20.12.2012sui requisiti, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di pensione da parte di docenti, dirigenti, personale ATA ed educatori definite nel DM 22/12. La circolare ricorda, tra l'altro, i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione sia per coloro che rimangono soggetti al regime previgente la riforma Fornero sia per coloro soggetti alla nuova normativa.

Ricordiamo le scadenze:  

  • 25 gennaio 2013 scade il termine di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale della scuola dal 1 settembre 2013. 
  • per i dirigenti scolastici il termine è il 28 febbraio come previsto dalle norme del CCNL dell’Area V della dirigenza.

La domanda, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, dovrà essere compilata attraverso le istanze on-line (POLIS). Entro i termini di presentazione della domanda, sempre tramite POLIS, gli interessati hanno la facoltà di revocare la domanda presentata.

Presso le sedi territoriali CISL SCUOLA e gli uffici Inas CISL è attivo un servizio di consulenza dedicato.

Quota 96 : il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). 

Modalità di presentazione della domanda: le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato (vedi Inas-Cisl).

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

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