Venerdì, 5 Aprile, 2013 - 07:34

Con propria nota n. MIUR AOODRLO R.U. 3218 del 4 aprile la Direzione regionale richiama le precisazioni in merito agli esami di qualifica professionali specificate dal MIUR con nota n. 254 del 31/01/2013: 

  • la possibilità di svolgere sessioni ordinarie e straordinarie di esame di qualifica professionale secondo l’ordinamento previgente (“Prog. ‘92” – “Progetto 2002”) a quello introdotto dal DPR 87/2010 per gli Istituti

    Professionali permane unicamente per le Regioni nelle quali esiste il regime surrogatorio;

  • nella Regione Lombardia, che non rientra tra le regioni suddette, gli Istituti Scolastici, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, non possono istituire sessioni d’esame per il conseguimento della qualifica professionale del previgente ordinamento.

Inoltre sulla impossibilità da parte degli Istituti Professionali statali e paritari della Regione Lombardia di rilasciare diplomi di qualifica dell’ordinamento la Direzione regionale richiama anche  la nota protocollo USR 2983 del 25/02/2010 con la quale si escludeva la possibilità del  “rilascio di una qualifica professionale a conclusione del terzo anno, se non a seguito di percorsi di istruzione e formazione professionale”.

 

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