Venerdì, 7 Giugno, 2013 - 08:15


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R.16 Aprile 2013, n.62, contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il Codice entra il vigore il 19 giugno, e contiene i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Il regolamento è stato emanato in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 54 D.Lgs. 165/2001, nel testo novellato dalla L. 190/2012 (legge sull’anticorruzione), al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Il Codice è composto da 17 articoli e si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato in base al medesimo decreto.

Il Codice all’art. 4, rubricato “Regali, compensi e altre utilità”prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di “modico valore” e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
La norma individua la cifra di 150 euro come il limite per il “modico valore”.
I regali e le altre utilità comunque ricevute fuori dai casi consentiti dall’art.4, dovranno essere messi subito a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la «devoluzione alle attività istituzionali».
Vietati anche i regali fra un dipendente e il superiore.
Nel rispetto del valore della trasparenza, i dipendenti pubblici devono: 

  • a) garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale;
  • b) comunicare tempestivamente al dirigente del proprio ufficio tutti i rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati effettuati negli ultimi tre anni. Devono anche precisare se con questi soggetti hanno avuto rapporti di collaborazione parenti o affini, il coniuge o il convivente.

Il codice contiene una specifica sezione (art. 13) dedicata ai doveri dei dirigenti.
In particolare, ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, i dirigenti sono tenuti a svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico e, prima di assumere le funzioni, a comunicare partecipazioni azionarie e interessi finanziari che possano porlo in conflitto d’interesse con la sua funzione pubblica, e indicare, parenti o affini entro il secondo grado (oltre al coniuge o al convivente) le cui attività li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovranno dirigere.
Per quanto attiene la responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice, l’art. 16 prevede che “la violazione dei doveri contenuti nel Codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio”.
In particolare, ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare.
Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata per ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio recato all’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il Codice infine conferma la validità degli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, regolamento o dai contratti collettivi.

Allegati: