Giovedì, 5 Giugno, 2014 - 20:30

Con prot. n. Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10703 del 4 giugno 2014, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia fornisce chiarimenti sulle competenze dell'Organismo paritetico Regionale di cui all'atto costitutivo registrato con prot. n 10699 del 4 giugno 2014.

Di seguito, i contenuti della nota di precisazione sulle competenza dell' OP Regionale.

Riferimenti normativi - Appare opportuno riferire in ordine all’attività ed alle funzioni svolte dall’Organismo Paritetico Territoriale (OPT), istituito ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e dell’art.74 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2009, operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle specifiche competenze dell’Organismo in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro per il comparto Scuola.

L’art.2, n.1, lett. ee) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) specifica che gli organismi paritetici sono costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

A declinare nel dettaglio le specifiche finalità degli organismi paritetici provvedono l’art.37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e l’art. 51 del D. Lgs. 81/08.

Le attività e gli obiettivi individuati dal D. Lgs. 81/08 quanto al ruolo degli Organismi paritetici pongono in luce il ruolo centrale assegnato dal Decreto agli istituti della formazione e dell’informazione dei lavoratori che nel Comparto Scuola sono regolamentati da quanto previsto dal CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2009 all’art.74.

Con il D. Lgs. 106/2009 gli obblighi formativi ed informativi posti a carico del datore di lavoro dal D. Lgs. 81/08 hanno assunto un ruolo strategico nell’ambito dei compiti di prevenzione e protezione.

I contenuti, le modalità e gli strumenti di attuazione del dettato normativo sono stati rimessi agli Accordi tra Stato e Regioni.

A tal proposito si richiamano:

• l’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/08, pubblicato il 11.1.2012 ed entrato in vigore il 26.1.2012

• L’Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 entrata in vigore il 26.1.2012

• Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012 per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 entrata in vigore il 12.3.2013;

• Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012 sull’adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

I due accordi del 21.11.2011 sono quelli che maggiormente hanno inciso sulle attività di competenza degli Organismi paritetici in quanto disciplinano contenuti e modalità di uno dei principali obblighi del datore di lavoro, quello di formazione in materia di sicurezza (cfr. art 34 comma II e art. 37 comma III D. Lgs. 81/08), con particolare riguardo alla nozione di formazione sufficiente e adeguata prevista dall’art 37 c. 1 del D. Lgs. 81/2008.

In concreto, i contenuti e le modalità di espletamento dei percorsi formativi anche diretti a lavoratori e preposti devono essere determinati sulla base delle indicazioni contenute negli Accordi citati con particolare riferimento alla natura e livello di rischio presente sul luogo di lavoro.

L’OPT regionale - In coerenza con gli obiettivi fissati già dall’art.20 del D. Lgs. 626/94, l’U.S.R. Lombardia, con il Contratto Integrativo Regionale concernente le relazioni sindacali ed i criteri e le modalità per il loro svolgimento a livello regionale e territoriale per il Comparto Scuola del 14.02.2008, ha proceduto alla costituzione (art.8) di un Organismo paritetico territoriale per svolgere i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell’art.74 del CCNL Scuola 2006/2009.

Successivamente, con l’art.3 dell’Accordo n.17561 del 05.05.2008, si è, infine, stabilita composizione e funzionamento dell’Organismo regionale in parola.

A tal riguardo recentemente l’Organismo di cui sopra si è dotato di un atto costitutivo in allegato in cui sono individuate le proprie finalità.

Collaborazione con l’OPT - Per le iniziative di formazione a livello di istituzione scolastica i Dirigenti Scolastici possono richiedere la collaborazione degli organismi paritetici. La normativa impone, infatti, di informare preventivamente i predetti organismi – anche se non se ne richiede la collaborazione – comunicando il piano formativo che si intende attuare almeno 15 gg con racc. a/r o email certificata di sede.

In carenza di un riscontro dell’organismo nei 15 giorni successivi i Dirigenti Scolastici possono procedere alla realizzazione della formazione.

Gli OPT possono inoltre supportare le Scuole nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza.

La richiesta di collaborazione per la formazione da parte del Dirigente Scolastico prevede che questi tenga in considerazione le indicazioni eventualmente ricevute dall’OPT.

In caso di scelta autonoma del percorso formativo, senza richiesta di parere dell’OPT, il Dirigente Scolastico dovrà comunque attenersi alle linee guida eventualmente emesse dall’Organismo.

In ordine a ciascuna delle finalità perseguite sarà cura dell’OPT fornire ulteriori e successive indicazioni.

Allegati: