In attuazione della delega contenuta dall’art. 4 della Legge 92/2012 (Riforma Mercato del Lavoro) la Conferenza Unificata Governo Regioni dello scorso 20 dicembre 2012 ha approvato alcuni importanti documenti. E’ stata, in particolare, raggiunta l’importante intesa, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sullo schema di decreto legislativo, riguardante il sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Sono stati inoltre approvati:
• un’intesa per la costruzione di reti territoriali per l’apprendimento permanente, di cui faranno parte scuole, università, centri territoriali per l’istruzione degli adulti, camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, imprese e loro rappresentanze datoriali e sindacali;
• un accordo per la definizione del sistema nazionale sull’orientamento permanente
• il primo rapporto italiano di referenziazione dei titoli di istruzione e formazione del nostro paese al Quadro europeo delle qualificazioni (European Qualification Framework);
• il completamento del riordino dell’istruzione tecnica superiore con la definizione dei riferimenti nazionali delle specializzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore. (IFTS).
L’insieme dei provvedimenti approvati, frutto di un serrato negoziato tra amministrazioni centrali, regionali e degli enti locali e con le parti sociali, rappresenta il tentativo di realizzare un intervento normativo/regolativo organico per accrescere l’integrazione e la personalizzazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.
L’obiettivo di fondo è anche quello di incrementare efficienza ed efficacia degli attuali investimenti pubblici e comunitari per lo sviluppo del capitale umano, nonché di dare una risposta ad una delle condizionalità ex ante poste dall’Unione europea, per la definizione della programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, in via di approvazione definitiva.
Tra i documenti approvati il più significativo appare il Decreto legislativo che individua il percorso per arrivare anche nel nostro Paese a costruire un sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Si tratta del punto d’approdo di un lungo cammino, fortemente sollecitato dall’Unione Europea che si espressa più volte su questo tema diramando, tra gli altri, un documento fondamentale come la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente - EQF -(si veda Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23/4/2008 (2008/C111/01)
L’EQF è costituito da otto livelli di riferimento, definiti in base ai risultati dell’apprendimento, sul versante delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che la persona deve aver acquisito alla fine di un percorso sia nei sistemi formativi formali (scuola, università, formazione professionale ecc.) sia nei sistemi non formali (ad es. in corsi che non rilasciano un titolo formale) o informali (ad es. nelle attività della vita quotidiana legate alle esperienze di lavoro o al tempo libero).
Il decreto sul riconoscimento delle competenze arriva a valle di un percorso che ha visto il 2012 come anno di svolta, anche a seguito di alcuni avvenimenti significativi:
1) In vista della definizione di un Quadro nazionale, alcune Regioni hanno regolamentato, per i rispettivi territori, dispositivi di definizione dei profili professionali, degli standard formativi e, in alcuni casi, anche modalità di riconoscimento delle competenze acquisite.
2) Il Ministero dell’Istruzione ha definito, anche attraverso un confronto con le parti sociali, gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali di 22 figure relative alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e di 21 figure relative ai diplomi professionali di durata quadriennale. Negli ultimi mesi inoltre si sono aperti alcuni nuovi spazi sulla questione:
3) Il 15 marzo 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che le figure professionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato di primo tipo sono quelle definite dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni. Anche gli esiti dei percorsi di apprendistato di primo livello realizzati in tutta Italia saranno quindi descritti per competenze e riferibili all’EQF;
Il 19 aprile 2012 la Conferenza Stato-Regioni,confermando l’obiettivo di costruire un sistema nazionale di standard professionali e formativi e di certificazione delle competenze, ha definito una cornice di principi, di definizioni e di orientamenti per realizzare l’obiettivo, precisando anche che “la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti …in contesti lavorativi e di vita quotidiana rappresentano un elemento fondamentale delle politiche pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione sociale”.
Infine la Legge 92 del 28 giugno 2012 sulla Riforma del lavoro previsto la già citata delega sulla certificazione delle competenze, all’interno di un quadro più ampio di promozione di un sistema nazionale per l’apprendimento permanente.
I punti più rilevanti del Decreto riguardano:
L’affermazione che l’apprendimento permanente costituisce un “diritto della persona”, per cui la Repubblica è impegnata ad assicurare a tutti “pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite”
La conferma che il sistema nazionale per arrivare a certificare le competenze deve riguardare sia gli apprendimenti formali, che quelli non formali e informali, quindi compresi quelli acquisiti grazie alle esperienze di lavoro
L’ impegno a definire “repertori codificati a livello nazionale o regionale”, omogenei in tutto il paese e referenziabili con i livelli dell’EQF
L’integrazione pubblico-privato. Gli attestati o i certificati rilasciati a conclusione del processo di certificazione “costituiscono atti pubblici”, e saranno quindi enti pubblici (Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni, Province Autonome) che guideranno il sistema, e saranno loro ad accreditare “soggetti pubblici o privati a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze”
La definizione di standard minimi di servizio che devono essere assicurati dall’ente pubblico, relativamente alle fasi di identificazione (messa in trasparenza delle competenze), valutazione (accertamento del possesso delle competenze), attestazione (rilascio di attestati o certificati) e – fatto fondamentale – di informazione e orientamento personalizzati per tutti i destinatari del servizio
L’istituzione di un “Comitato tecnico nazionale”, costituito da MdL, MIUR, Ministero dello Sviluppo, Regioni e Province Autonome, con il compito di elaborare delle Linee Guida per garantire la costruzione di un sistema che dovrà garantire una forte azione sinergica di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.
L’istituzione fin d’ora di una prima parte del sistema, costituito dal “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”
L’impegno di MdL, MIUR, Regioni e P.A. a monitorare e valutare l’attuazione del processo.
Un quadro positivo, con alcuni limiti
Se il decreto e più in generale tutti gli atti relativi all’apprendimento permanente costituiscono dei positivi passi avanti non possiamo non far rilevare alcuni punti deboli.
Il primo è che tutti i provvedimenti sono realizzati “senza maggiori oneri per lo Stato” e non prevedono settori di sperimentazione o priorità di azione per i soggetti coinvolgibili nei percorsi di certificazione delle competenze e di apprendimento permanente (si pensi, ad esempio, ai giovani cosiddetti NEET tra i 20 e i 35 anni, i lavoratori tra i 40/55 anni che perdono il lavoro, i migranti e le specifiche attenzioni, all’interno di questi gruppi, per la componente femminile).
Il secondo è un troppo debole coinvolgimento delle parti sociali, attori fondamentale del sistema.
Anche a causa di una deprecabile disposizione presente nella Legge 92, gli incontri con le parti sociali sono sostanzialmente lasciati alla valutazione dei Comitati tecnici di attuazione (relativi all’apprendimento permanente, all’orientamento permanente e al sistema di certificazione delle competenze), pur con la possibilità, per le parti sociali stesse, ottenuta su decisiva richiesta della Cisl, di richiedere la convocazione di incontri con il Comitato stesso.
Pur con questo correttivo, il limitato coinvolgimento delle parti sociali rimane un punto critico oltre che palesemente contradditorio rispetto ad un percorso che, per essere realmente operativo e funzionale, dovrà comprendere modalità e metodologie di riconoscimento delle competenze acquisite sul lavoro, terreno di imprescindibile coinvolgimento delle parti sociali stesse.
Una sfida aperta anche per il sindacato
Il lancio di un sistema integrato per l’apprendimento permanente e di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale è certamente una sfida importantissima anche in considerazione della crisi economica e occupazionale: la formazione permanente deve essere promossa come leva per l’occupabilità e come chiave per la riduzione delle disuguaglianze fuori e dentro il mercato del lavoro.
Superando i limiti del nuovo impianto normativo e regolativo e sfruttandone le opportunità il sindacato dovrà essere tra i protagonisti di questo processo esercitando in forme rinnovate la propria missione storica: non lasciare soli le lavoratrici ed i lavoratori, organizzandone collettivamente le istanze di promozione sociale e di valorizzazione individuale fuori e dentro i luoghi di lavoro.