Dopo la circolare sugli organici del personale docente con cui era stata prevista ai fini della mobilità l’unificazione delle aree di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, il 7 aprile 2014, al MIUR, è stata definita la modifica dell’art. 30 del CCNI.
Come è noto l’art. 15 comma 3 bis della legge 128/2013 prevede che le aree disciplinari “continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In applicazione delle disposizioni citate è stato, tra l'altro, introdotto nell'articolo 30 un nuovo comma 6 in cui per garantire disponibilità di posti distinti per aree ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato è previsto:
1. L’accantonamento del 50% dei posti distinti per area prima della mobilità della terza fase
2. La ripartizione tra le quattro aree dei posti residuati dopo la mobilità, proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.
L’unificazione delle aree non comporta modifiche alle domande di mobilità presentate che saranno trattate in base al punteggio spettante indipendentemente dalla classe di concorso di appartenenza.