Domenica, 24 Febbraio, 2013 - 11:22

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 è stato pubblicato il D.I. 22 dicembre 2012 che prevede l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre e contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro.

Il provvedimento prevede che, dal 1° gennaio 2013, il padre possa usufruire ...

del congedo obbligatorio di un giorno, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo è aggiuntivo rispetto al congedo obbligatorio della madre, è fruibile nello stesso periodo. Viene precisato che tale tipologia di assenza è riconosciuta anche al padre che utilizza il congedo di paternità in caso di grave infermità, decesso o assenza della madre (art. 28 decreto legislativo n. 151/2001). Inoltre è introdotto il congedo facoltativo di due giorni da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (anche continuativo), in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre (che vede così ridotto il periodo a lei spettante, con anticipo del termine finale del congedo post partum)

Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili anche dal padre adottivo o affidatario.

La retribuzione per i giorni di congedo è al 100%, a carico dell'INPS.

Per fruire del congedo il padre deve presentare una domanda in forma scritta con l'indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo. La domanda va presentata con l'anticipo di 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, in base alla data presunta del parto.

Nel caso del congedo facoltativo è necessario allegare una dichiarazione della madre di non fruizione dell'astensione a lei spettante, per un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre.

Il provvedimento prevede che la madre, al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha ltitolo a richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.

Tuttavia sull'applicazione dell'art. 4 comma 24 della Legge n. 92/2012 circa il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore e i voucher per la madre lavoratrice la Funzione Pubblica ha rilasciato parere negativo.

Nel merito, si rappresenta che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto

A quando parità e omogeneità di trattamento dei lavoratori? L'applicazione è subordinata ad una nuova norma che deve essere proposta dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione ... si complica per semplificare? Questi i primi semplici e ovvii commenti. Per il momento non siamo uguali, vedremo dopo la sperimentazione, ma se tanto ci dà tanto, temiamo che politica dei due tempi e della differenziazione non finiranno tanto presto! (sc)

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