Mercoledì, 4 Settembre, 2013 - 21:00

L'ufficio legale nazionale approfondisce la questione del "limite dell'età" oggetto della  sentenza del Tar del Lazio, n. 2446/2013 riprendendo l’argomento alla luce del DECRETO-LEGGE n. 101/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 31-8-2013.

Come a suo tempo sostenuto il limite ordinamentale previsto dall’art. 4 del DPR 1092/1973 (che per il settore pubblico è fissato al raggiungimento dei 65 anni di età) non è stato modificato dall’art. 24 del decreto-legge 201/2011 (legge Fornero), il quale anzi, al comma 4 né ha confermato la validità.

Chiarito pertanto che ai sensi di legge il limite ordinamentale rappresenta un vincolo per il datore di lavoro che dovrà far cessare il rapporto di lavoro nei confronti tutti i lavoratori che raggiungeranno tale età, vediamo in quali casi può essere superato:

  • Il limite ordinamentale può essere superato per consentire al dipendente di compiere il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione (Corte Cost. n. 282/1991)
  • Ulteriore ipotesi di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici è contemplata dall’art. 16 del Dlgs 1992, n. 503 rubricato “Prosecuzione del rapporto di lavoro”,  che prevede “la facoltà di richiedere la permanenza in servizio,  per un periodo massimo  di  due anni  oltre  i  limiti  di  età  per  il collocamento a riposo per essi previsti”. In tal caso però spetta all’amministrazione valutare le richieste di trattenimento in base alle proprie esigenze

Per porre fine ai problemi interpretativi sorti sull’applicazione della circolare n.2 della Funzione Pubblica, causa di diversi ricorsi da parte dei dipendenti nonché della pronuncia del Tar del Lazio di luglio, il legislatore è intervenuto con il DL 101/2013 (art. 2, comma 5) fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 24 comma 4 della legge Fornero.

Questo intervento legislativo, a nostro avviso, supera i dubbi interpretativi ed è diretto ad ampliare la possibilità di collocamento a riposo d’ufficio attraverso l’applicazione del limite ordinamentale che rappresenta il limite oltre il quale l’amministrazione è tenuta a collocare a riposo d’ufficio i dipendenti, salvo i casi di accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio o quelli in cui la parte debba maturare il minimo per il diritto a pensione.

Infine si consideri che l’art. 2 del DL 101/2013, al comma 4 chiarisce (per quanti non avessero già compreso tale concetto, a nostro avviso chiaro) che il comma 3 dell’art. 24 della legge Fornero, va interpretato nel senso che “il conseguimento da parte di un dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti la riforma” (40 anni di contribuzione, 65 anni di età, quota 96).

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