Venerdì, 6 Settembre, 2013 - 15:00

In data 5 settembre 2013 il Miur ha emanato la circolare  prot. 8719 avente ad oggetto la "Cessazione dal servizio personale docente in esubero a.s. 2013/2014".
Ai sensi dell'art. 14, comma 20-bis del decreto-legge 95/2012 (Spending Review), il personale docente a tempo indeterminato risultato in esubero e non proficuamente utilizzato per l'anno scolastico 2013-2014 (art. 14, comma 17 dl 95/2012), potrà essere collocato in quiescenza al 1° settembre 2013 nel caso in cui abbia maturato entro il 31 agosto 2012 i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico vigenti prima del decreto 201/2011 (legge Fornero). Consulta la scheda sintetica predisposta dalla Segreteria nazionale.

Le istanze di cessazione dal servizio devono essere presentate in forma cartacea presso l'Ufficio Territoriale di riferimento entro il 30 settembre 2013.

A breve il Miur comunicherà le modalità operative ed i termini di presentazione delle domande di pensione da inoltrare da parte degli interessati direttamente all'Ente previdenziale.

Ricordiamo che la possibilità di cessazione riguarda i docenti appartenenti a classe di concorso o posto in esubero e che, ai sensi del comma 17 lettere a, b e c dell'art. 14 del decreto-legge 95/2012, non sia stato possibile utilizzare su:
    a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o  altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
    b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un  apposito  corso di formazione;
    c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti  scolastici, assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b), purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi delle medesime lettere.

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