
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nell'adunanza plenaria svoltasi nella mattinata odierna, in modalità telematica, ha espresso all'unanimità il proprio parere - che si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte elaborate - riguardo allo schema di «ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164».
Il CSPI, nel consueto excursus riservato alle considerazioni generali sul provvedimento in esame, evidenzia
- che la novellazione dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 226/2005, da cui discende lo schema di ordinanza ministeriale oggetto del parere, si è resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3250 del 9.4.2024 che ha censurato per un vizio di forma il decreto ministeriale 8.2.2021, n. 5, nella parte in cui regolamentava lo svolgimento degli esami integrativi per i passaggi da un indirizzo o percorso all'altro nelle scuole secondarie di secondo grado;
- che lo schema di ordinanza resta coerente con la ratio sostanziale di detta sentenza laddove mantiene, specialmente nel primo biennio, ampie aree di esenzione dall'esame integrativo a favore del solo colloquio "orientativo";
- che la finalità primaria dell'intera disciplina è favorire il ri-orientamento degli studenti al fine di garantire il successo formativo, riconoscendo pari dignità ai percorsi di istruzione e formazione secondari di secondo grado nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione;
- che nello schema di ordinanza in più punti sono richiamate le determinazioni dell’istituzione scolastica di destinazione sia in merito agli interventi didattici integrativi necessari al riallineamento delle conoscenze, abilità e competenze sia in merito alla classe di successiva frequenza dello studente nel passaggio tra percorsi quadriennali e quinquennali, e alla valutazione del corrispondente percorso quadriennale;
- che la nuova formulazione riconosce alle istituzioni scolastiche riceventi un margine di valutazione autonoma, che non discende meccanicamente dal solo esito delle prove, in coerenza con l'autonomia didattica e organizzativa, restituendo alla scuola di destinazione la responsabilità di una decisione che deve tenere conto di varie condizioni ed evitando così di ridurre l'esame integrativo a un automatismo procedurale;
- l'importanza del valore orientativo del colloquio previsto nel primo biennio per l'inserimento degli studenti provenienti da altro percorso, indirizzo, articolazione od opzione, là dove la precedente formulazione si limitava a fare riferimento ad un generico "colloquio”.
Il CSPI, riguardo all'impianto complessivo del testo in esame
- evidenzia che lo schema di ordinanza definisce in modo chiaro le misure atte a favorire i passaggi nel corso dell’anno scolastico, a seguito di promozione alla classe successiva, nel biennio e nel triennio (chiarezza che si riscontra anche per i percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e per i percorsi quadriennali sperimentali);
- sottolinea che gli esami integrativi si svolgono in un’unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, che rappresentano comunque tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami;
- rileva che all’art. 2, comma 2, è considerato il caso in cui il candidato chieda il passaggio a una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione od opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza: in questa circostanza gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza;
- segnala, altresì, l’attenzione da prestare alla disciplina riguardante i passaggi tra percorsi IeFP e percorsi del sistema nazionale d’istruzione, nonché la possibilità di accesso ai percorsi del sistema nazionale di istruzione per gli studenti che abbiano già conseguito la qualifica o il diploma professionale;
- suggerisce, infine, di prevedere, ove possibile, misure di accompagnamento a supporto delle istituzioni scolastiche riceventi e degli studenti nella fase di passaggio, con particolare riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali.












