Giovedì15 maggio, il Senato della Repubblica ha approvato in Aula, in prima lettura, il Disegno di Legge n. 1430 di conversione in Legge del D-L 7 aprile 2014, n. 58. Nel corso dell’esame, che abbiamo seguito con particolare interesse soprattutto per i contenuti dell’art. 1 (riguardante il concorso annullato in Toscana), all’originaria formulazione del suddetto articolo sono state apportati alcuni importanti emendamenti .
Al comma 1, si interviene con un emendamento aggiuntivo che produce almeno due effetti:
- assicura ai 112 neo-dirigenti scolastici toscani il mantenimento in servizio medio tempore (cioè fino alla “rinnovazione” del concorso come disposta dal Consiglio di Stato) anche per l'a.s. 2014/2015,
- garantisce anche ai vincitori del concorso da poco "rinnovato" in Lombardia, nominati giuridicamente al termine del concorso ma che assumeranno servizio dal 30 giugno prossimo, una solida salvaguardia rispetto ad eventuali nuove pronunce giurisdizionali.
Ciò vale anche per gli altri concorsi sub-iudice.
Al comma 2-bís si introduce, attraverso un emendamento soppressivo, un’importante modifica all'art. 17, comma 1-bis, del decreto legge 104/2013, determinando così la soppressione della moratoria concorsuale, che altrimenti avrebbe impedito il bando di un nuovo corso-concorso fino all'esaurimento delle graduatorie, che il dl 104 aveva trasformato in permanenti.
Il comma 2-ter si configura come un ampio emendamento aggiuntivo, che dispone una sorta di “sanatoria” per svariate categorie di concorrenti.
- Il primo periodo consente di “bandire” entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del corso-concorso nazionale da espletare con le nuove procedure e modalità previste dal già richiamato art. 17 del D.-L. 104/2013, convertito dalla Legge 128/2013 (“Carrozza”);
- Il secondo periodo stabilisce che in prima applicazione il nuovo Bando debba disporre una quota di posti riservata alle seguenti tipologie di concorrenti:
1) vincitori di concorso successivamente annullato in sede giurisdizionale
2) idonei di concorso successivamente annullato in sede giurisdizionale
3) candidati che hanno un contenzioso pendente legato al concorso del 2004, a quello del 2006 nonché a quello di rinnovazione in Sicilia ai sensi della legge 202/2000 (la “sanatoria” riguarda esclusivamente i candidati che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva. La limitazione esclude, pertanto, tutti coloro che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione abbiano avuto una sentenza sfavorevole definitiva)
4) presidi incaricati che hanno avuto la conferma dell’incarico.
Il punto 1 riguarderebbe non solo i candidati toscani che non supereranno la rinnovazione, ma anche i 96 milanesi che non hanno superato la rinnovazione in Lombardia.
Il punto 2 estende il beneficio di cui sopra agli “idonei”(toscani e lombardi) e anche a quelli siciliani che non superarono la rinnovazione, successivamente riconsiderati al punto 3.
- Il terzo periodo stabilisce che il nuovo Bando dovrà prevedere tra i titoli valutabili una maggiorazione di punteggio per coloro che hanno svolto le funzioni di dirigente scolastico.
Secondo quanto dichiarato alla stampa da alcuni componenti della VII Commissione, la riserva di posti e la maggiorazione del punteggio, senza mettere in discussione l’applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato circa l’obbligo della “rinnovazione”, offrirebbero agli “ex-vincitori” sufficienti garanzie di successo.
E’ positiva la possibilità di bandire i concorsi nelle Regioni che, pur avendo le graduatorie esaurite, hanno posti vacanti e disponibili, senza dover attendere l’esaurimento delle graduatorie in tutte le Regioni.
L’interpretazione più accreditata della suddetta disposizione è che, essendo il Bando di carattere nazionale, il computo complessivo dei posti messi a Bando verrà effettuato al netto dei candidati ancora presenti nelle graduatorie regionali di merito dei concorsi espletati nel 2011, che hanno naturalmente diritto ad essere nominati nella propria regione prima dei vincitori del nuovo concorso. Tale disposizione, pertanto, non è preclusiva per la partecipazione al concorso per gli aspiranti di qualsiasi Regione. La riserva di posti ripropone, di fatto, un “concorso riservato” che realizza una mediazione tra la sanatoria ex lege per i vincitori di concorsi annullati (come parzialmente realizzata in Sicilia con la Legge 202/2000) e la partecipazione (senza alcuna rete di protezione) ad un nuovo concorso.
L’approvazione dell’art. 1 è stata accompagnata da diversi ordini del giorno che impegnano il Governo, tra l’altro, ad accelerare le procedure di rinnovazione del concorso toscano parzialmente annullato e a predisporre gli atti necessari per il nuovo Bando, affinchè la sua emanazione avvenga entro il termine stabilito dalla Legge di conversione (31/12/2014).
Il provvedimento ora dovrà passare all’esame della Camera dei Deputati per la conversione definitiva del D.L. 58/2017, entro il 7 giugno p.v., pena la decadenza.