Sulla regolamentazione delle assenze che possono essere concesse per l’effettuazione di visite specialistiche o esami diagnostici il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato la circolare n. 2/2014 con la quale fornisce alcuni indirizzi applicativi delle disposizioni dettate dal D.L. 101/2013 in ordine alle modalità di giustificazione di tali assenze. L’interpretazione fornita dalla circolare in questione, che riteniamo in parte discutibile, ha creato alcune incertezze applicative in merito alle quali è opportuno cercare di fare un minimo di chiarezza. Le modifiche introdotte all’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 dal decreto-legge 101/2013, non hanno sostanzialmente modificato le indicazioni già fornite in merito dal Dipartimento della funzione pubblica circa le modalità di regolamentazione dell’istituto dell’assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici: l’art. 55-septies disciplina, infatti, i “controlli sulle assenze” ed è lo stesso articolo che definisce al comma 5 le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici come “assenza per malattia”. La circolare 2 sembra ora introdurre (alla luce della nuova formulazione dell’articolo 55-septies, secondo la quale nel caso in cui «l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura …. che hanno svolto la visita o la prestazione») un vincolo all’utilizzazione degli istituti contrattuali che regolamentano il regime delle assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni: afferma, infatti, la circolare che nei casi previsti dal comma 5 «il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)». In sostanza in presenza della mera necessità di assentarsi per lo svolgimento di esami e terapie, il dipendente potrebbe utilizzare esclusivamente l’istituto del permesso per motivi personali, mentre le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia sarebbero applicabili soltanto «per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa». In sostanza verrebbe meno, secondo questa interpretazione che si aggancia all’introduzione della frase «il permesso è giustificato», quella flessibilità nell’utilizzazione delle forme di assenza possibili nelle circostanze disciplinate dal comma 5 dell’articolo 5-septies e che erano state ampiamente illustrate nella circolare n. 8/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, secondo la quale «il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione)». L’orientamento fornito dalla circolare 2 appare, francamente, viziato da eccesso di rigidità e le limitazioni introdotte sembrano travalicare l’intenzione del legislatore, che ha introdotto delle specificazioni in ordine alle modalità di giustificazione dell’assenza nel caso in cui il dipendente utilizzi lo strumento del permesso, ma che non ha inteso, a nostro avviso, modificare il regime generale già illustrato dalle istruzioni dettate dalla circolare 8/2008, che dovrebbe rimanere il punto di riferimento più corretto per la disciplina delle situazioni previste dal comma 5 dell’articolo 55-septies. In ogni caso, quand’anche si ritenesse pienamente corretta l’interpretazione fornita dalla nuova circolare, essa stabilisce con chiarezza che l’istituto da utilizzare in via ordinaria nel caso in cui il dipendente debba assentarsi per svolgere visite, terapie o esami diagnostici è quello del «permesso per documentati motivi personali» che nel CCNL del Comparto scuola è disciplinato dall’articolo 15, mentre è lasciato alla discrezionalità dell’interessato l’eventuale utilizzazione di altri istituti, quali i permessi brevi, che non può essere quindi imposta, come sembra stia avvenendo in taluni casi: la scelta dello strumento contrattuale rimane legata alla volontà del dipendente, che dovrà rispettare le forme di giustificazione dell’assenza introdotte dalla modifica dell’articolo 55-septies, utilizzando anche – come specificato dalla circolare – la possibilità di produrre al posto dell’attestazione del medico o della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui schema è allegato alla circolare stessa.