La Camera dei Deputati nella seduta del 30 luglio ha votato la fiducia al testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 90/2014, nella formulazione adottata dalla Commissione Affari Costituzionali. Rinviando alla definitiva approvazione della legge una più compiuta valutazione di ordine politico, di seguito illustriamo alcuni degli emendamenti approvati, di particolare interesse per il settore scuola, in una sintesi curata dal nostro Ufficio Legislativo nazionale.
Art. 1
- Pensionamento forzoso - Per quanto riguarda le disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ex art. 1, il testo, come modificato dalla Commissione, prevede al comma 5 la modifica dell’art. 72, comma 11, del decreto-legge 112/2008 per cui “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento (l’art. 72, comma 11, vecchia formulazione prevedeva il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni), risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 dell’art. 24”. Ricordiamo che il citato comma 10 dell’art. 24 prevede che per non essere soggetto alle penalizzazioni l’interessato debba aver compiuto almeno 62 anni di età. Tuttavia, considerato che un altro emendamento (art. 1, comma 6-bis) approvato dalla Commissione prevede che tali penalizzazioni, come di seguito illustrato, non si applicano sino al 2017 indipendentemente dalla natura dei periodi di anzianità contributiva, di fatto, sino al 2017, l’Amministrazione potrà risolvere il rapporto di lavoro di coloro che hanno maturato il requisito contributivo, anche se non in possesso dei 62 anni di età.
- Penalizzazioni - Il comma 6-bis, come detto in precedenza, prevede un’importante novità in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici. L’emendamento in questione infatti, modificando il secondo periodo del comma 2-quater dell’art. 6 del decreto-legge 216/2011 (che aveva a sua volta modificato l’art. 24, comma 10 del decreto legge 201 disponendo il differimento delle cosiddette “penalizzazioni” al 2017 per coloro che accedono alla pensione anticipata pur non avendo i 62 anni di età ed a condizione che i contributi fossero tutti da servizio effettivo), prevede ora che le penalizzazioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva per la “pensione anticipata” – attualmente 41 anni e sei mesi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini – entro il 31 dicembre 2017, liberando gli interessati dalle penalizzazioni e dal vincolo, sino ad oggi vigente, che il servizio prestato sia servizio effettivo o collegato alle deroghe previste dai successivi interventi normativi (maternità, legge 104, ecc..). A seguito di tale modifica, per coloro che maturano il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, non si incorrerà in alcuna penalizzazione anche se non si raggiungono i 62 anni di età.
Art. 1-bis
- Quota 96 - Per quanto riguarda le disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola, l’art. 1- bis, commi 1 e 2, nello specifico consente al personale della scuola che alla data del 31 agosto 2012 potesse far valere (tenendo conto anche del periodo intercorrente fino al 31 dicembre 2012) i requisiti previsti dalla normativa vigente prima della legge Fornero, di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2014 sulla base di una procedura di selezione per un massimo di 4000 soggetti potenzialmente beneficiari.
- Ricalcolo per le lavoratrici del trattamento pensionistico - Il comma 5, prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno optato nel 2012 e nel 2013 per il sistema contributivo, per accedere al trattamento pensionistico in deroga, di poter chiedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, purché in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti pre-Fornero, il ricalcolo della pensione sulla base del sistema retributivo o misto a seconda della posizione previdenziale maturata dall’interessata.
Il testo, dopo il voto favorevole sulla fiducia, necessita ora dell’approvazione della Camera dei Deputati e successivamente, perché possa dirsi concluso l’iter legislativo, dovrà essere approvato anche dal Senato entro il 23 agosto.