Giovedì, 24 Settembre, 2015 - 10:30
Nel corso dell'incontro svoltosi ieri al Ministero relativo alla questione della sostituzione del personale ATA (vedi nostra news)  l'Amministrazione affermato che, per quanto riguarda il divieto di sostituzione per il primo giorno di assenza del personale docente, è la stessa Legge di stabilità 2015 all'art.1, c 333 (*) a prevedere che debba essere comunque salvaguardata e  garantita pienamente l'offerta formativa. Su questo passaggio della norma la nostra organizzazione ha chiesto chiesto che la circolare in corso di elaborazione contenga un esplicito riferimento, che valga anche come raccomandazione perché se ne tenga debitamente conto.
 
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333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personaledocente per il primo giorno di assenza.