Nell'adunanza plenaria svoltasi ieri, 7 aprile, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto interministeriale recante le "Modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici".
Il CSPI nella premessa di parere
- ricorda la normativa che investe il profilo di responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza, circoscritto dall’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., che stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, comprese pertanto le istituzioni scolastiche, restano a carico dell’amministrazione tenuta per legge alla loro fornitura e manutenzione: in tal caso gli obblighi previsti dal su indicato decreto legislativo si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento al competente Ente Locale (i comuni per quanto riguarda gli edifici di scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; l'amministrazione provinciale per gli edifici ospitanti le scuole secondarie di secondo grado);
- sottolinea che l’introduzione del comma 3.2 all'art. 18 del decreto legislativo 81 da parte della legge 215/2021 ha inteso precisare le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici e delle amministrazioni nella valutazione dei rischi, prevedendo da una parte che la valutazione dei rischi strutturali sia di competenza esclusiva dell’Ente Locale, dall’altra rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici;
- evidenzia che lo schema di decreto in esame, disciplinante le modalità di detta valutazione congiunta dei rischi, "sembrerebbe di per sé esaustiva nella direzione di escludere qualsiasi responsabilità del dirigente scolastico collegata a mancati adempimenti dell'Ente Locale in presenza di una precisa richiesta del dirigente scolastico medesimo"; ma occorre però anche tener conto che la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 106/2009 ha previsto in capo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni - e quindi anche ai dirigenti scolastici - l’onere della vigilanza sull’attuazione degli obblighi in materia di sicurezza da parte di tutti i soggetti obbligati, non solo lavoratori e preposti ma anche progettisti degli edifici, progettisti, fornitori e installatori di impianti, medico competente;
- segnala pertanto la necessità di dipanare l’intreccio di ruoli e responsabilità dei dirigenti scolastici (datori di lavoro anomali perché soggetti privi del potere di spesa in materia) ed Enti Locali nella gestione della sicurezza nelle scuole dal momento che la presenza di due soggetti responsabili, anziché rafforzare la tutela della sicurezza, ha determinato spesso disfunzionalità e incertezza nell’attribuzione delle competenze;
- ritiene perciò necessario che detto nuovo decreto, nell’individuare modalità di valutazione dei rischi congiunte tra il dirigente scolastico e l’amministrazione locale, nel rispetto dell’attribuzione delle rispettive competenze, circoscriva in modo inequivocabile gli ambiti di responsabilità di ciascuno, definendo ancora più nettamente compiti e responsabilità del dirigente scolastico, affinché le novità introdotte dalla legge non si trasformino in un ulteriore carico di adempimenti burocratici e di responsabilità.
Il CSPI, sulla base di quanto indicato in premessa e delle richieste di puntualizzazione riportate nell’articolato, esprime parere favorevole sullo schema di Decreto in esame.