Il giorno 17 dicembre è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2014/15. Il testo sarà definitivamente sottoscritto una volta ultimata la complessa procedura di controllo della compatibilità dei costi (Ufficio Controllo Bilanci del MIUR, Funzione Pubblica, MEF-Ragioneria dello Stato), la cui durata è stimabile in circa due mesi. Per quanto riguarda la tempistica di tutti gli adempimenti (presentazione domande, comunicazione dati al sistema, effettuazione dei movimenti) sarà l’Amministrazione a stabilirli con la consueta ordinanza ministeriale.
Le domande, come già lo scorso anno, dovranno essere prodotte esclusivamente in modalità on line, con la sola eccezione del personale educativo e dei docenti di religione cattolica. Per poter accedere alle procedure informatizzate occorrerà essere registrati a sistema: chi ancora non l’avesse fatto è bene vi provveda quanto prima, attraverso la sezione Istanze On Line nel sito web del MIUR.
Di seguito, la sintesi delle principali modifiche e integrazioni apportate al testo del CCNI rispetto a quello precedente, che ha rappresentato la base di discussione al “tavolo negoziale”.
Premessa all’articolato
E’ stata anticipata, nella premessa, l’opportunità di introdurre (presumibilmente il prossimo anno) un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di “discipline non linguistiche in lingua straniera” con la frequenza di corsi CLIL
Art. 1 - Mobilità sulla DOS
Nell’art. 1, comma 5, è stata introdotta la previsione di un’apposita sessione contrattuale per la mobilità sul sostegno nella scuola secondaria di II grado in relazione alle disposizioni attuative dell’art. 15 della legge 228/2013 che saranno contenute nella circolare di accompagnamento al D.I. sull’organico di diritto relativo all’a.s. 2014/15
Art. 2, comma 2 - Vincolo triennale alla mobilità interprovinciale
Venuto meno il blocco quinquennale che era stato introdotto dalla legge 106/2011, il vincolo alla mobilità interprovinciale per i neo assunti è stato ricondotto a 3 anni in applicazione della legge 128/2013. Potranno, pertanto, presentare domanda di trasferimento per diversa provincia i docenti assunti con decorrenza giuridica dal 1°.9.2011 o precedenti.
Come già previsto negli anni scorsi il blocco non si applica ai beneficiari delle precedenze I, III e V dell’art. 7, comma 1.
Nel testo è stato recepito, inoltre, il chiarimento diramato dal MIUR con la nota prot. 2218 del 27.3.2012: si precisa che il docente che assiste un genitore portatore di handicap grave può presentare la domanda di mobilità interprovinciale pur non potendo fruire della precedenza V
Art. 2, comma 5 - Titolari delle classi di concorso C555 e C999
E’ trattata in ciascuna delle tre fasi della mobilità territoriale l’assegnazione della sede ai docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999, che sono transitati in altra classe di concorso o posto (art. 15, comma 9, decreto-legge 104/2013). Nella prima fase la domanda è trattata nell’ambito del comune in cui è ubicata la scuola di servizio al momento della domanda di nuovo inquadramento.
In tale senso è stato integrato l’ordine delle operazioni, introducendo la nuova lettera H come ultimo movimento
Art. 3 bis - Transito nei ruoli statali dei docenti provenienti dai ruoli comunali
Completato il transito nei ruoli statali dei docenti provenienti dai ruoli comunali, dal prossimo anno diventano disponibili per la mobilità territoriale e professionale anche i posti che si rendono vacanti presso gli Istituti civici “Leonardo da Vinci” di Firenze, “Barabino/Galilei” di Genova e “Dossi” di Ferrara
Art 7 - PRECEDENZE
Esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto
Al comma 2, relativo all’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, oltre ad una rivisitazione del testo per maggiore chiarezza, è stata introdotta un’agevolazione per il personale che assiste figli e coniuge con gravi disabilità: sono riconosciute anche le certificazioni non definitive (“rivedibili”) soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande
Applicazione delle precedenze
Il comma 3 è stato riformulato per evidenziare l’ambito di applicazione delle precedenze. E’ stato chiarito:
- alla lettera a) che le precedenze non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento (artt. 20, 47 e 48)
- alla lettera b) che le precedenze sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento
- alla lettera c) con riferimento all’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 18 comma 18, primo periodo), che ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto le precedenze si riconoscono esclusivamente per le cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi
Decadenza dalle precedenze
E’ stato introdotto il nuovo comma 4 dove si precisa - con riferimento a tutte le precedenze - che i beneficiari sono tenuti a comunicare entro i 10 giorni antecedenti la chiusura delle aree l’eventuale venire meno delle condizioni che hanno dato diritto alla precedenza
Art. 9 - Certificazioni
- al comma 1, lettera a), è stato previsto che la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata con certificazione del medico di base (art. 94, comma 3, legge 289/02)
- al comma 1, lettera b), ultimo periodo, è stato eliminato il riferimento all’assistenza domiciliare che aveva generato equivoci rispetto alla dichiarazione di non ricovero del soggetto disabile presso istituto specializzato
Art. 22, comma 7 e art. 24, comma 4
E’ stato precisato che il personale docente, individuato soprannumerario nella domanda condizionata deve indicare tra le preferenze il codice relativo all'intero comune o al distretto sub comunale di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni o ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici)
Art. 32 - Corsi per adulti
Per i trasferimenti verso i centri EDA è stata riconosciuta in tutte e tre le fasi la priorità per chi ha tre anni di servizio comunque prestato nei corsi serali ovvero per lavoratori. Sono stati conseguentemente integrati nell’ordine delle operazioni i punti E1 della prima fase e M1 nella terza fase
Art. 37 bis - Docenti di religione cattolica
Al comma 8 è stata prevista la precedenza per rientrare nella sede di servizio dell’a.s. 2012/13 qualora, a causa di riduzione del posto o di ore, il docente di religione sia stato utilizzato in altra scuola nell’a.s. 2013/14. La precedenza, che deriva dal riconoscimento del punteggio per la continuità di servizio anche a questa tipologia di docenti, troverà applicazione solo con il CCNI per le utilizzazioni
Art. 44 - Docenti transitati nei ruoli ATA
Al comma 2 sono stati ricompresi tra i destinatari della mobilità i docenti inidonei e appartenenti alle classi di concorso C555 e C999 che sono transitati nei ruoli ATA in attuazione delle leggi 128/2013 e 135/2012.
A tale personale è riconosciuta la precedenza prevista all’art. 7 comma 1, punti II e IV, al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità nell’ultima scuola di servizio. La precedenza opera in subordine rispetto al diritto al rientro del personale ATA soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio.
In tal senso è stato integrato l’ordine delle operazioni ai punti B, E, F della prima fase, punto C della seconda fase e punto B5 della terza fase
Art. 47 e 48 - Personale ATA coinvolto nel dimensionamento
E ’stato previsto all’art. 47 comma 3 (DSGA) e all’art. 48 comma 20 (altri profili ATA) che il personale, che nelle procedure di assegnazione della sede conseguenti al dimensionamento non è individuato come perdente posto ma viene assegnato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire delle precedenze previste all’art. 7, comma 1, punti II e IV, per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari di coloro che sono individuati perdenti posto.
Art. 47 - DSGA titolari in scuole sottodimensionate perdenti posto
All’art. 47 è stato introdotto il nuovo comma 8 a tutela dei DSGA perdenti posto perché titolari in scuole sottodimensionate. Prendendo in considerazione le diverse possibili casistiche è stato previsto la fruizione delle precedenze art. 7 punti II) e IV) con le seguenti modalità:
- nel caso la scuola sottodimensionata è coinvolta in un provvedimento di dimensionamento il DSGA usufruisce della precedenza per il rientro nell’istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (come previsto al comma 7 dello stesso articolo)
- nel caso la scuola sottodimensionata non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità
- qualora la scuola sottodimensionata durante l’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente esprimibile, il DSGA interessato può indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro, fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel movimento con precedenza
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PERSONALE DOCENTE
Diploma di Conservatorio e Accademia di Belle Arti
La tabella relativa ai titoli generali è stata modificata alle lettere D e F prevedendo, in applicazione della legge 228/2012, l’attribuzione di 5 punti ai diplomi del vecchio ordinamento conseguiti entro il 31.12.2012 presso l’Accademia di Belle Arti o i Conservatori di musica
Congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità
Nella premessa e nella nota 5 è stato precisato che il congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo 151/2001 non interrompe la maturazione del punteggio del servizio e della continuità
Utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
Sempre nella nota 5 è stato chiarito che non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
Titoli di studio aggiuntivi
Nella nota 12 sono stati ulteriormente chiariti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio aggiuntivi:
- la laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime
- ai docenti in ruolo nella scuola primaria in possesso della laurea in scienze della formazione con indirizzo-infanzia, devono essere riconosciuti i 5 punti quale titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
- analogamente ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia in possesso di laurea in scienze della formazione con indirizzo primaria devono essere riconosciuti i 5 punti quale titolo aggiuntivo
- il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza, e ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis, legge 333/2001; art. 2, comma 4 bis, legge 143/2004; art. 1, comma 605, legge 296/2006).
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PERSONALE ATA
- nella nota 2 e nella nota 4 è stato precisato che il congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo 151/2001 non interrompe la maturazione del punteggio del servizio e della continuità
- nella nota 3 è stato chiarito che il periodo di decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero, nella misura di 1 punto al mese
- nella nota 4 è stato chiarito che ai fini della continuità non si valuta l’anno in corso
- nelle note 4 ter e 5 è stato precisato che se il comune di residenza del familiare non è sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A, Parte II (analogamente a quanto previsto per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria)